Nel post Guida all’acquisto di un olio extravergine di oliva abbiamo parlato di etichetta dell’olio e a cosa prestare maggiormente attenzione nella sua lettura. Approfondiamo in questo post l’argomento “classificazione dell’olio” secondo il Reg CEE 1513/2001.
Denominazione e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva
Oli di oliva vergini
Oli ottenuti dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici e altri processi fisici in condizioni tali da non alterare l’olio e che non siano stati sottoposti a trattamenti diversi da lavaggio, decantazione, centrifugazione e filtrazione. Sono esclusi gli oli ottenuti con l’uso di coadiuvanti d’azione chimica o biochimica o estratti con solvente o ottenuti da riesterificazione. Sono esclusi anche tutti gli oli di differente natura. Essi sottostanno alla seguente ulteriore classificazione.
Si trovano in commercio al dettaglio:
Olio extravergine di oliva
Olio di oliva vergine con acidità libera espressa in acido oleico al massimo di 0,8 grammi per 100 grammi e che rispetta gli altri parametri stabiliti per questa categoria.
Olio di oliva vergine
Olio di oliva vergine con acidità libera espressa in acido oleico al massimo di 2 grammi per 100 grammi e che rispetta gli altri parametri stabiliti per questa categoria.
Olio di oliva
Olio ottenuto da un taglio di olio di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall’olio lampante, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere il valore 1,5 grammi per 100 grammi e che rispetta gli altri parametri stabiliti per questa categoria.
Olio di sansa di oliva
Olio ottenuto da un taglio di sansa di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall’olio lampante, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere il valore 1,5 grammi per 100 grammi e che rispetta gli altri parametri stabiliti per questa categoria.
Rispetto alle informazioni obbligatorie contenute nell’etichetta, di particolare importanza è il contenuto del Regolamento UE 1019/2002 emanato nel mese di giugno dal titolo “commercializzazione dell’olio di oliva” in cui vengono introdotte una serie di nuove norme con decorrenza novembre 2003.
In particolare, le quattro denominazioni di vendita dovranno essere obbligatoriamente accompagnate dalle relative dizioni esplicative. Nello specifico:
per l’olio extravergine di oliva: “olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”;
per l’olio vergine di oliva: “olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”;
per l’olio di oliva: “olio contenente esclusivamente oli di oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive”;
per l’olio di sansa di oliva: “olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive”.
Attenzione a non confondere: “categoria superiore” è una definizione burocratica e non è riferita a olio con particolari caratteristiche distintive. In pratica, tutti gli oli extravergine di oliva sono definiti di “categoria superiore” a prescindere dal proprio livello qualitativo.
Technorati tag: classificazione dell'olio
Link da inserire nella lista dei TrackBack, se si cita questo articolo:
http://www.maisazi.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/164
- home maisazi
- info su maisazi
- corsi di cucina
- copertina75
- Daniele-pasticcere
- Fabio Dell'Orto
- fradefra
- Gioi
- MarcoTuscany
- shiftzero
Presentazione creativa dei piatti del 27 settembre 2008 ad Orgiano (VI).
Durante il corso insegniamo le tecniche di impiattamento, la progettazione del piatto e le motivazioni che rendono importante la cura della presentazione. Si parla di psicologia, di sensi e di ricordo.
Nel Calendario dei Corsi di Cucina, inoltre, trovate altri corsi monotematici su argomenti importanti per i cuochi e gli appassionati di cucina.